Die in Artikel 33 des Anhangs I zum FHAES aufgeführten Bestimmungen betreffend Waren im Transit oder in Zollfreilagern finden auf diesen Anhang Anwendung. Alle darin enthaltenen Verweise auf die «EFTA-Staaten» beziehen sich in diesem Anhang auf die Schweiz.
Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all’articolo 33, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
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