1. Abgesehen von den Ausnahmen, die sich aus Abkommen einer Vertragspartei mit einem Drittstaat über die Harmonisierung von Vorschriften ergeben, welche die gegenseitige Anerkennung von Vorschriften gemäss Artikel VII GATS zum Gegenstand haben, und vorbehaltlich der Bestimmungen in Anhang VI, gewährt eine Vertragspartei hinsichtlich aller Massnahmen, die unter dieses Kapitel fallen, den Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei unverzüglich und bedingungslos eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die, die sie den gleichen Dienstleistungen oder Dienstleistungserbringern eines anderen Drittstaates gewährt.
2.
3. Eine Vertragspartei, die ein Abkommen gemäss Absatz 2 eingeht, räumt den anderen Vertragsparteien auf deren Wunsch angemessene Gelegenheit ein, um über die darin gewährten Vorteile zu verhandeln.
1. Fatte salve le eccezioni risultanti dall’armonizzazione di disciplinamenti, fondata su accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e che prevede un riconoscimento reciproco conformemente alle disposizioni dell’articolo VII del GATS, e fatte salve le disposizioni dell’Appendice VI, una Parte accorda, per quanto concerne tutte le misure previste nel presente Capitolo, immediatamente e incondizionatamente, ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli analoghi servizi e agli analoghi fornitori di servizi di un Paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non si applica a un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS
3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti che lo desiderano l’opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati
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