1. Jede Vertragspartei bezeichnet einen Abkommenskoordinator und gibt diesen den anderen Vertragsparteien innert 90 Tagen nach Inkrafttreten dieses Abkommens bekannt.
2. Sofern in diesem Abkommen nicht anders bestimmt:
3. Jede Vertragspartei ist für die Betriebskosten und Ausgaben ihres Abkommenskoordinators verantwortlich.
1. Ogni Parte designa un coordinatore dell’Accordo e comunica tale designazione alle altre Parti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
2. Salvo diversamente stabilito dal presente Accordo, i coordinatori dell’Accordo svolgono le seguenti funzioni:
3. Ogni Parte è responsabile dell’operato e delle spese del coordinatore dell’Accordo che ha designato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.