1. Jede Vertragspartei kann Vorschriften betreffend die Erbringung von Finanzdienstleistungen auf ihrem Hoheitsgebiet mit Blick auf die Erreichung nationaler Politikziele erlassen, solange diese Vorschriften den Rechten und Pflichten in diesem Abkommens nicht entgegenstehen.
2. Jede Vertragspartei gewährleistet einen angemessenen, objektiven und unparteilichen Vollzug der auf den Finanzdienstleistungsverkehr bezogenen allgemeinen Massnahmen.
1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi finanziari sul suo territorio o introdurre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politica interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi risultanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relative agli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.