Für die Zwecke dieses Anhangs finden die in Artikel 1 des Protokolls B zum Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und dem Libanon aufgeführten Begriffsbestimmungen Anwendung. Alle Verweise darin zu den «EFTA Staaten» beziehen sich in diesem Anhang auf die Schweiz.
Ai fini della presente appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo 1 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano. Nella presente appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.