Die Bestimmungen gemäss Artikel 5 gelten auch für Fiskalzölle.
Le disposizioni dell’articolo 5 sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.