1. Die Vertragsparteien nehmen für unter dieses Kapitel fallende Angelegenheiten die Streitbeilegung nach Kapitel 11 (Streitbeilegung) nicht in Anspruch.
2. Die Vertragsparteien vereinbaren, die Anwendung von Kapitel 11 (Streitbeilegung) auf neue Artikel im Zusammenhang mit Artikel 6.2 (Weitere Verhandlungen) zu verhandeln.
1. Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.
2. Le Parti convengono di negoziare l’applicazione del capitolo 11 (Composizione delle controversie) a qualsiasi nuovo articolo in relazione all’articolo 6.2 (Negoziati futuri).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.