In Anerkennung des Rechts jeder Vertragspartei, ihr eigenes Arbeitsschutzniveau zu bestimmen und ihre innerstaatlichen Gesetze und Politiken entsprechend festzulegen oder zu ändern, bemüht sich jede Vertragspartei, die Arbeitsschutzniveaus durch ihr innerstaatliches Recht, ihre innerstaatlichen Politiken und Praktiken unter Berücksichtigung ihrer innerstaatlichen Verhältnisse und Prioritäten und im Einklang mit den Normen und Prinzipien nach Artikel 2 zu verbessern.
Riconoscendo il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione degli standard di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche nazionali, ogni Parte si adopera per migliorare i suoi livelli di protezione degli standard di lavoro attraverso la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali in conformità con le norme e i principi di cui all’articolo 2 e in considerazione del contesto e delle priorità nazionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.