Artikel XVIII des GATS44 findet Anwendung und wird hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt.
44 SR 0.632.20, Anhang 1B
Si applica l’articolo XVIII del GATS44, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
44 RS 0.632.20, allegato 1B
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.