Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 30 lassen die Parteien jegliche Zahlung für laufende Transaktionen in einer frei konvertierbaren Währung zu.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 30, le Parti consentono che tutti i pagamenti per le transazioni correnti siano fatti in una valuta liberamente convertibile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.