1. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf Subventionen und Ausgleichsmassnahmen richten sich nach den Artikeln VI und XVI des GATT 1994, dem WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen10 sowie dem WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft11.
10 SR 0.632.20 Anhang 1A.13
11 SR 0.632.20 Anhang 1A.3
1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative10 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura11.
2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati, della legislazione interna e dei regolamenti d’applicazione in materia.
10 RS 0.632.20, All. 1A.13
11 RS 0.632.20, All. 1A.3
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.