Führt eine Partei für ein Erzeugnis, das Gegenstand einer Zollkonzession nach Artikel 2 ist und mit der anderen Partei gehandelt wird, eine Ausfuhrsubvention ein oder wieder ein, so kann die andere Partei den Zollsatz für solche Einfuhren bis auf den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Meistbegünstigungssatz erhöhen.
Se una Parte istituisce o ristabilisce una sovvenzione all’esportazione di un prodotto per il quale è accordata una concessione tariffale ai sensi dell’articolo 2 e che è oggetto di scambi con l’altra Parte, quest’ultima può aumentare l’aliquota di dazio applicabile a tali importazioni fino all’importo dell’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita in vigore in quel momento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.