1. Dieses Abkommen regelt den Handel folgender Erzeugnisse zwischen den Parteien dieses Abkommens:
2. Dieses Abkommen gilt auch für das Fürstentum Liechtenstein, so lange der Zollunionsvertrag vom 29. März 19234 zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein in Kraft ist.
1. Il presente Accordo disciplina il commercio tra le Parti del presente Accordo dei seguenti prodotti:
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintantoché il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19234 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.