Das Abkommen kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt werden.
L’Accordo può essere denunciato da ogni Parte contraente con preavviso di dodici mesi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.