1. Alle bestehenden einseitigen mengenmässigen Beschränkungen, bilateralen Übereinkünfte und sonstigen in Kraft befindlichen mengenmässigen Massnahmen mit beschränkender Wirkung werden von dem diese Massnahmen anwendenden Teilnehmerland, nachdem es diese Vereinbarung angenommen hat oder ihr beigetreten ist, dem Textilüberwachungsorgan im einzelnen notifiziert; dieses gibt die Notifikationen an die anderen Teilnehmerländer zur Kenntnis. Massnahmen oder Übereinkünfte, die ein Teilnehmerland nicht binnen sechzig Tagen, nachdem es die Vereinbarung angenommen hat oder ihr beigetreten ist, notifiziert, gelten als mit dieser Vereinbarung nicht im Einklang stehend und sind unverzüglich aufzuheben.
2. Sofern sie nicht nach dem GATT (einschliesslich seiner Anlagen und Protokolle) gerechtfertigt sind, werden alle einseitigen mengenmässigen Beschränkungen und alle sonstigen mengenmässigen Massnahmen mit beschränkender Wirkung, die nach Absatz 1 notifiziert worden sind, binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung aufgehoben, sofern nicht eines der folgenden Verfahren auf sie angewendet wird, um sie mit dieser Vereinbarung in Einklang zu bringen:
3. Sofern sie nicht nach dem GATT (einschliesslich seiner Anlagen und Protokolle) gerechtfertigt sind, werden alle bestehenden nach Absatz 1 notifizierten bilateralen Übereinkünfte binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung entweder beendet oder nach Massgabe der Vereinbarung gerechtfertigt oder geändert, um sie damit in Einklang zu bringen.
4. Zur Durchführung der Absätze 2 und 3 gewähren die Teilnehmerstaaten unbehinderte Gelegenheit zu bilateralen Konsultationen und Verhandlungen mit dem Zweck, gegenseitig annehmbare Lösungen nach den Artikeln 3 und 4 dieser Vereinbarung zu erzielen, die es erlauben, vom ersten Jahr nach Annahme dieser Vereinbarung an die bestehenden Beschränkungen so vollständig wie möglich abzuschaffen. Sie werden dem Textilüberwachungsorgan binnen einem Jahr nach Inkrafttreten der Vereinbarung ausdrücklich über den Stand derartiger Massnahmen oder Verhandlungen nach diesem Artikel berichten.
5. Das Textilüberwachungsorgan schliesst die Überprüfung dieser Berichte binnen neunzig Tagen nach deren Eingang ab. Dabei prüft es, ob alle Massnahmen im Einklang mit dieser Vereinbarung stehen. Es kann zweckdienliche Empfehlungen an die unmittelbar betroffenen Teilnehmerländer richten, um die Durchführung dieses Artikels zu erleichtern.
1. Qualsiasi restrizione quantitativa unilaterale esistente, qualsiasi convenzione bilaterale e qualsiasi altra misura quantitativa vigente, che abbia effetto restrittivo, dev’essere notificata minutamente dal Paese partecipante e applicante la misura limitativa, non appena avrà accettato il presente Accordo o vi avrà aderito, all’Organo di sorveglianza dei tessili, il quale comunicherà le notificazioni agli altri Paesi partecipanti, per informazione. Le misure o le convenzioni che non verranno notificate da un Paese partecipante entro un termine di sessanta giorni a contare dalla data in cui avrà accettato il presente Accordo o vi avrà aderito, verranno considerate incompatibili con detto Accordo e saranno revocate senza indugio.
2. A meno che risulti giustificata, giusta le disposizioni dell’Accordo generale (compresi gli allegati e il protocollo. di detto Accordo), qualsiasi restrizione quantitativa unilaterale e qualsiasi altra misura quantitativa avente effetto restrittivo, notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 precedente, verrà eliminata entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, salvo nel caso in cui costituisca l’oggetto di una delle procedure seguenti, intese a renderla conforme alle disposizioni del presente Accordo:
3. A meno che siano giustificate secondo le disposizioni dell’Accordo generale (compresi gli allegati e i protocolli di detto Accordo), tutte le convenzioni bilaterali esistenti, notificate conformemente alla disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, verranno, entro un termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, sia eliminate, sia giustificate secondo le disposizioni del presente Accordo o modificate affinché risultino conformi a dette disposizioni.
4. Per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 precedenti, i Paesi partecipanti provvedono a consultarsi e ad avviare negoziati bilaterali allo scopo di giungere a soluzioni vicendevolmente accettabili, conformi alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente Accordo, e di consentire l’eliminazione più possibilmente completa delle restrizioni esistenti a contare dal primo anno d’accettazione del presente Accordo. Essi presentano all’Organo di sorveglianza dei tessili, entro il termine di un anno a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, un rapporto specifico sulla situazione di qualsiasi intervento o di qualsiasi negoziato così intrapreso, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
5. L’Organo di sorveglianza dei tessili termina l’esame di questi rapporti entro il novantesimo giorno a contare dalla ricezione. Nel corso della disamina, esso deve accertarsi che tutti gl’interventi intrapresi sono conformi al presente Accordo. L’Organo può fare raccomandazioni adeguate ai Paesi partecipanti direttamente interessati, in modo da agevolare l’attuazione del presente articolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.