1. Die Bestimmungen dieses Abkommens hindern ein Mitglied nicht daran:
2. Der Rat für Dienstleistungshandel wird über Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b und c und deren Aufhebung so ausführlich wie möglich unterrichtet.
1. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può essere interpretato nel senso di:
2. Il Consiglio per gli scambi di servizi è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), nonché alla revoca degli stessi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.