Dieses Übereinkommen schränkt in keiner Weise das Recht der Zollverwaltungen ein, sich von der Richtigkeit und Genauigkeit von Angaben, Erklärungen oder Unterlagen zu überzeugen, die für die Zollwertermittlung abgegeben wurden.
Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sarà interpretato come inteso a limitare o contestare i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l’esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della valutazione in dogana.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.