(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifiaktionsurkunden sollen sobald als möglich in Wien ausgetauscht werden. Das Abkommen soll sofort nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.
(2) Das Abkommen kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ersten eines Kalendermonats gekündigt werden.
(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore subito dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
(2) La Convenzione potrà essere denunciata con un preavviso di tre mesi contati a partire dal 1° giorno di ogni mese.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.