1. Diese Vereinbarung tritt am Datum der Unterzeichnung in Kraft.
2. Jeder der beiden Staaten kann diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten kündigen. Die Kündigung tritt zwei Monate nach ihrer Notifizierung an die andere Vertragspartei in Kraft.
3. Diese Vereinbarung ersetzt diejenige vom 15. Dezember 19754.
Geschehen zu Como, am 3. Februar 1999, in doppelter Originalausfertigung in italienischer Sprache.
Für den | Für die |
Rudolf Dietrich | M. del Giudice |
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
2. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo, con l’osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto due mesi dopo la sua notifica all’altra parte contraente.
3. Il presente Accordo abroga l’Accordo concluso il 15 dicembre 19753.
Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como, il 3 febbraio 1999.
Per il | Per il |
Rudolf Dietrich | M. del Giudice |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.