Im Sinne der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 2 des Abkommens vom 11. März 19615 gilt die vom Ausgangsstaat vorzunehmende Abfertigung der Reisenden und ihres Gepäcks in der Regel als beendet, wenn die Bediensteten dieses Staates das Zugsabteil verlassen haben.
Agli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione dell’11 marzo 19613, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.
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