Die schweizerischen Zollbüros in Domodossola können äusserlich mit entsprechender Aufschrift und mit dem schweizerischen Wappenschilde gekennzeichnet werden.
Das Personal derselben kann die durch das Reglement vorgeschriebene Uniform und Bewaffnung tragen, mit Ausnahme des Gewehrs, welches nur bei Begleitung der Züge oder zur Bewachung der Waren und der Kasse zur Nachtzeit getragen werden darf.
Gli uffici della dogana svizzera in Domodossola potranno essere designati all’esterno mediante un’iscrizione e con lo stemma del loro paese.
Il personale di questi uffici potrà portare la divisa e l’armamento prescritto dai regolamenti, eccettuato il moschetto, del quale non potranno andare armati se non per la scorta dei treni o di nottetempo per la guardia delle merci e della cassa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.