Die internationalen Stationen Chiasso und Luino und die Zwischenstationen Maccagno und Pino, wie auch die Bahnstrecken zwischen denselben und der Grenze, unterliegen der Überwachung der Zollbehörden des Staates, auf dessen Gebiet sie sich befinden.4
4 Die schweizerischen Zollämter in den Zwischenstationen Maccagno und Pino wurden aufgehoben (Art. 1 und 2 der Abmachung vom 5./26. Nov. 1924 –BS 12 804).
Le stazioni internazionali di Chiasso e di Luino e quelle intermedie di Maccagno e Pino, come pure i tronchi di strada ferrata fra le stesse ed il confine, sono soggetti alla sorveglianza delle autorità doganali dello Stato sul cui territorio sono situati.3
3 Gli uffici doganali svizzeri nelle stazioni intermedie di Maccagno e di Pino sono stati soppressi, in virtù dell’Acc. del 5/26 nov. 1924 (CS 12 778 art. 1 e 2).
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