Die Angestellten jedes der vereinigten Büros sind befugt, den Amtshandlungen der Agenten des andern Staates beizuwohnen.
Agli impiegati di ciascuno degli Uffici riuniti è data facoltà di assistere, vicendevolmente, alle operazioni eseguite dagli agenti dell’altro Stato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.