9 Eingefügt durch Ziff. II des Notenaustausches vom 7. Juni/19. Aug. 1985 (AS 1985 1472). Aufgehoben durch den Notenaustausch vom 12. Sept. 2002/30. April 2003, mit Wirkung seit 1. März 2009 (AS 2009 1799).
Art. 410
1. In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.
2. Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:
3. Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.
9 Introdotto dal n. II dello Scambio di note del 7 giu./19 ago. 1985 (RU 1985 1472). Abrogato dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).
10 Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).
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