Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des Abkommens vom 2. September 19633 ist die österreichische Grenzabfertigungsstelle der Gemeinde Feldkirch zugeordnet.
Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione del 2 settembre 19634, l’ufficio austriaco di controllo è attribuito al Comune di Feldkirch.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.