Il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo
del Principato del Liechtenstein,
in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 lettera a della Convenzione del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio nonché del Protocollo del 2 settembre 19633 concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale,
al fine di promuovere la collaborazione reciproca tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Stati contraenti») nonché
allo scopo di accelerare e semplificare il controllo alla frontiera politica comune,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.