(1) Die Zone kann umfassen:
(2) Die Vereinbarungen gemäss Artikel 1 Absatz 3 können für einen in den vorstehenden Ziffern 1 bis 3 umschriebenen Gebietsteil, den sie nicht in die Zone einbeziehen, die Anwendung einzelner Vorschriften dieses Abkommens oder die Geltung bestimmter Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, vorsehen.
(3) Der Zone sind rechtlich gleichgestellt die Strecken gemäss Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben c und d für die dort genannten Amtshandlungen.
(1) La zona può comprendere:
(2) Gli accordi di cui all’articolo 1, numero 3, possono prevedere, per una delle parti di territorio, che i precedenti numeri da 1 a 3 descrivono senza includerle nella zona, l’applicazione di singole prescrizioni di questa Convenzione o la validità di determinati diritti e doveri che ne derivano.
(3) I percorsi indicati nell’articolo 1, numero 3, lettere c e d, sono giuridicamente inclusi nella zona per il compimento degli atti ufficiali menzionati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.