Von den Grenzabfertigungsstellen des Nachbarstaates abzusehende oder für sie bestimmte Dienstsendungen, die sonst dem Postzwang unterlägen, können von den Bediensteten dieses Staates ohne Einschaltung der Post oder der Eisenbahnverwaltung des Gebietsstaates und frei von Gebühren befördert werden, sofern diese Sendungen den Dienststempel der absendenden Behörde tragen.
La corrispondenza o i colli di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, sottomessi alla privativa postale, possono essere trasportati a cura degli agenti di questo Stato senza l’intervento del servizio postale o ferroviario dello Stato di soggiorno. Tali invii sono esentati da ogni tassa; debbono però circolare con il timbro ufficiale del servizio mittente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.