Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

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annex8/lvlu1/lvlu2/Art. 9

(1)  Die nach Artikel 58b vom Verwaltungsausschuss eingerichtete Kontrollkommission besteht aus neun Mitgliedern verschiedener Vertragsparteien des Abkommens. Der TIR-Sekretär nimmt an den Sitzungen der Kommission teil.

(2)  Die Mitglieder der TIR-Kontrollkommission werden vom Verwaltungsausschuss mit der Mehrheit seiner anwesenden und abstimmenden Mitglieder gewählt. Die Amtszeit jedes Mitglieds der TIR-Kontrollkommission beträgt zwei Jahre. Die Mitglieder der TIR-Kontrollkommission können wiedergewählt werden. Die Aufgaben der TIR-Kontrollkommission werden vom TIR-Verwaltungsausschuss festgelegt.

annex8/lvlu1/lvlu10/Art. 10

La Commissione di controllo TIR:

a)
vigila sull’applicazione della Convenzione e sul funzionamento del regime di garanzia ed esercita le funzioni assegnatele dal Comitato di gestione;
b)
controlla la stampa e il rilascio centralizzato dei libretti TIR alle associazioni, attività che può essere espletata da un’organizzazione internazionale autorizzata di cui è menzione nell’articolo 6;
c)
coordina e promuove lo scambio di informazioni confidenziali e altre informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
d)
coordina e promuove lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali;
e)
agevola la composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie di assicurazione e le organizzazioni internazionali senza pregiudizio dell’articolo 57 sulla composizione delle controversie;
f)
sostiene la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti in causa interessate dal regime TIR;
g)
tiene un registro centrale allo scopo di comunicare alle Parti contraenti informazioni che verranno fornite dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 6 in merito ai regolamenti e procedure stabiliti dalle associazioni per il rilascio dei libretti TIR nella misura in cui concernano le condizioni e prescrizioni minime convenute nell’Allegato 9;
h)
vigila sui prezzi dei libretti TIR.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.