Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

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annex7/lvlu1/pArt. I/Art. 5 Behälter mit Schiebeplanen

1.  Die Artikel 1–3 gelten auch für Behälter mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar sind. Ausserdem müssen diese Behälter den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen.

2.  Schiebeplanen, Boden, Türen und andere Bestandteile des Behälters müssen den Erfordernissen in Artikel 3, Absätze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Buchstaben a) bis f) entsprechen:

a)
Schiebeplanen, Boden, Türen und alle anderen Bestandteile des Behälters müssen entweder durch Vorrichtungen, die von aussen nicht entfernt und wieder angebracht werden können, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine Konstruktion zusammengefügt sein, die ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht verändert werden kann.
b)
Die Schutzdecke muss den festen Teil am Behälterdach um mindestens ¼ des tatsächlichen Abstands zwischen den Spanngurten überdecken. Die Schutzdecke muss den festen Teil am Behälterboden um mindestens 50 mm überdecken. Die horizontale Öffnung zwischen der Schutzdecke und dem festen Teil des Behälters darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen Stelle der Längsachse des Behälters gemessen, nicht überschreiten, wenn der Behälter zollamtlich verschlossen ist.
c)
Die Führung der Schiebeplane, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass, wenn sie verschlossen und zollamtlich versiegelt sind, Türen und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren von aussen geöffnet oder geschlossen werden können. Die Führung der Schiebeplane, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass der Zugang zum Behälter nach Sicherung der Verschlussvorrichtungen ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht möglich ist. Ein Beispiel für eine solche Konstruktion ist in der diesen Vorschriften beigefügten Zeichnung Nr. 9 dargestellt.
d)
Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen für den Zollverschluss darf an den festen Bestandteilen des Behälters 200 mm nicht übersteigen. Der Abstand kann auch grösser sein, darf jedoch höchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der Konstruktion des Behälters und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Behälter verhindern. Die in Buchstabe b) enthaltenen Bestimmungen müssen in jedem Fall erfüllt sein.
e)
Der Abstand zwischen den Spanngurten darf höchstens 600 mm betragen.
f)
Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des Behälters müssen den Erfordernissen in Artikel 4 Absatz 9 entsprechen.

annex7/lvlu1/pArt. I/Art. 6 Contenitori con tetto scorrevole telonato

1.  Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.  Il tetto scorrevole telonato deve essere conforme ai requisiti di cui alle lettera a)–c) seguenti:

a)
il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
b)
il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lunghezza e su entrambi i lati del contenitore viene inserito nell’orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto viene fissato alla parte scorrevole o in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili;
c)
la guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nell’illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.


Parte I – Illustrazione n. 1

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura

Parte I – Illustrazione n. 2

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura

Nota: Le cuciture d’angolo effettuate secondo il metodo esposto nell’illustrazione n. 2a dell’allegato 2 alla presente Convenzione sono pure ammesse.

Parte I – Illustrazione n. 3

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura

Parte I – Illustrazione n. 4

Raccomodatura del copertone

Parte I – Illustrazione n. 5

Modello di una ghiera

Illustrazione n. 6

Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni

Descrizione:

Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.

Illustrazione n. 7

Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita

Descrizione

È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.

Illustrazione n. 8

Copertone con l’apertura per il caricamento e lo scaricamento

Descrizione

Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quanto il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.

Illustrazione n. 9

Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli


Illustrazione n. 10

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.