(1) Zusätzlich zu den in den funktionalen und technischen Spezifikationen genannten Daten können die zuständigen Behörden weitere, nach nationalem Recht vorgeschriebene Daten einfordern.
(2) Die zuständigen Behörden sollten die Anforderungen an die Daten auf die in den funktionalen und technischen Spezifikationen enthaltenen Anforderungen beschränken und sich bemühen, die Einreichung zusätzlicher Daten zu erleichtern, damit die gemäss diesem Anhang durchgeführten TIR‐Transporte nicht behindert werden.
1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto l’egida della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
2. L’UNECE aiuta i Paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.
3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell’UNECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell’UNECE è deciso e approvato dal Comitato di gestione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.