Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

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annex8/lvlu1/Art. 6 Übergangsbestimmungen

Die Vorschriften des Artikels 1 Absatz 4 und des Artikels 3 Absatz 4 sowie die Vorschriften des Artikels 2 Absätze 3 und 4, soweit sie den Schutz der Lüftungsöffnungen, ausgenommen solche mit mehrfach gewundenen Lüftungskanälen, und der Abflussöffnungen durch ein geschweisstes Metallgitter betreffen, sind vor dem 1. Januar 1961 nicht zwingend; vor diesem Zeitpunkt ausgestellte Zulassungsbescheinigungen (Verschlussanerkenntnisse) für Behälter, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, sind jedoch nach dem 3 1. Dezember 1960 ungültig.

annex6/lvlu1/Art. 5 Casse mobili con copertone, costituenti lo spazio di carico di un veicolo stradale


La cassa mobile, destinata a costituire lo spazio di carico di un veicolo stradale, che non è chiusa come le altre casse menzionate nel presente allegato, bensì aperta e provvista di copertone, è ammessa al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali sotto chiusura doganale, a condizione che essa sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 5, dell’allegato 3, e, nella misura in cui sono applicabili, alle disposizioni del presente allegato. Devono inoltre essere visibili, quando la cassa mobile posta su un veicolo stradale è munita di copertone, le indicazioni e i certificati d’ammissione prescritti nei capoversi 1 e 4, dell’articolo 1, del presente allegato.

16 Introdotto dal n. Il 4 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.