1 Türen und alle anderen Abschlusseinrichtungen der Fahrzeuge müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, die einen einfachen und wirksamen Zollverschluss ermöglicht. Diese Vorrichtung muss entweder an die Türwände geschweisst sein, wenn diese aus Metall sind, oder durch mindestens zwei Schraubenbolzen befestigt sein, deren Muttern im Innern des Laderaums vernietet oder verschweisst sind.
2 Scharniere müssen so beschaffen und angebracht sein, dass die Türen und anderen Abschlusseinrichtungen in geschlossenem Zustande nicht aus ihren Angeln gehoben werden können, Schrauben, Bolzen, Stifte und andere Befestigungsmittel müssen mit den äusseren Seiten der Scharniere verschweisst sein. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Türen und anderen Abschlusseinrichtungen mit einer von aussen nicht zugänglichen Verriegelungsvorrichtung versehen sind, die es nach dem Schliessen nicht mehr gestattet, die Türen aus ihren Angeln zu heben.
3 Die Türen müssen so gebaut sein, dass jede Fuge verdeckt und ein vollständiger und wirksamer Verschluss gewährleistet ist.
4 Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Vorrichtung zum Schutz des Zollverschlusses versehen oder so gebaut sein, dass der Zollverschluss ausreichend geschützt ist.
1 Le pareti, il pavimento e il tetto del compartimento riservato al carico devono essere composti di piastre, assi o tavole abbastanza resistenti e di spessore adeguato, saldati, ribaditi, incastrati o connessi in maniera, che nessun interstizio permetta d’accedere al contenuto. Queste parti devono combaciare esattamente le une con le altre ed essere fissate in modo, che non sia possibile spostarle o levarle senza lasciare tracce visibili di scasso o danneggiare i piombi.
2 Se la commettitura è assicurata con ribadini, questi possono essere posti dall’interno o dall’esterno; i ribadini adoperati per commettere le parti essenziali delle pareti, del pavimento e del tetto devono traversare i pezzi commessi. Se la commettitura non è assicurata mediante ribadini, i bulloni o gli altri congegni, adoperati per fissare le parti essenziali delle pareti, del pavimento e del tetto, devono essere collocati dall’esterno e inchiavardati, ribaditi o saldati sufficientemente. Gli altri bulloni e congegni di commettitura possono essere posti dall’interno, qualora il dado sia bastevolmente saldato all’esterno e non ricoperto di materia opaca. Le piastre o tavole di metallo possono parimente essere commesse piegando gli orli o curvandoli verso l’interno e
3 Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno del compartimento riservato al carico, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente al compartimento riservato al carico (p. e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati tra loro, nè i buchi venir allargati, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.
4 I lucernari sono permessi, con condizione che siano provveduti di vetro o di rete metallica fissi e inamovibili dall’esterno. La dimensione massima delle maglie della rete non deve superare 10 mm.
5 Le aperture del pavimento, per la lubrificazione, la manutenzione, per il riempimento della sabbiera e altri scopi tecnici, sono permesse soltanto, se siano provvedute d’un coperchio fissato in maniera che non sia possibile l’accesso al compartimento riservato al carico.
5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.