Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

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Art. 7

1 Das Carnet TIR hat dem in Anlage 1 enthaltenen Muster zu entsprechen.

2 Für jedes Strassenfahrzeug oder jeden Behälter ist ein gesondertes Carnet TIR auszufertigen. Das Carnet gilt nur für eine Fahrt; es muss so viele abtrennbare Annahme‑ und Erledigungsabschnitte enthalten, wie für den betreffenden Transport erforderlich sind.

Art. 6

1 L’associazione garante si obbliga a pagare i diritti e le tasse d’importazione o d’esportazione divenuti esigibili, accresciuti, se occorre, degli interessi moratori e dell’ammontare delle pene pecuniarie nelle quali il titolare del libretto TIR, e le persone che partecipino all’esecuzione del trasporto, fossero incorsi per effetto di leggi e regolamenti doganali del Paese nel quale l’infrazione sia stata commessa. Al pagamento di tali somme l’associazione è tenuta congiuntamente e solidalmente con le persone che ne sono debitrici.

2 L’obbligo dell’associazione garante sussiste, ancorchè le autorità doganali abbiano permesso che le merci fossero esaminate in luoghi diversi da quelli in cui gli uffici doganali di partenza o di destinazione sono soliti operare.

3 L’associazione garante diviene obbligata con le autorità d’un Paese, a contare dal momento in cui il libretto TIR sia stato accettato da quelle autorità doganali.

4 L’obbligo dell’associazione garante concerne tanto le merci annoverate nel libretto TIR, quanto quelle che, pur non essendovi annoverate, si trovino nella parte piombata del veicolo stradale o nella cassa mobile piombata; esso non concerne alcun’altra merce.

5 I diritti, le tasse e le pene pecuniarie menzionate nel capoverso 1 sono determinate secondo le indicazioni recate circa alle merci nel libretto TIR, salvo prova contraria.

6 Le autorità doganali d’un Paese perdono la facoltà d’esigere, dalla associazione garante, il pagamento delle somme menzionate nel capoverso I, qualora abbiano scaricato senza riserva il libretto TIR e lo scarico sia stato conseguito senza abuso o frode.

7 Qualora un libretto TIR non venga scaricato, oppure venga scaricato con riserva, le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dalla associazione garante il pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1, se, nel termine di un anno a contare dal giorno dell’accettazione del libretto, non l’abbiano avvisata del nondiscarico o dello scarico con riserva. Questa disposizione si applica anche se lo scarico sia stato ottenuto per abuso oppure con frode, ma in tale caso il termine d’avviso è di due anni.

8 La domanda di pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1 è notificata, all’associazione garante, nel termine di tre anni a contare dal giorno in cui questa sia stata avvisata del nondiscarico, dello scarico con riserva, o dello scarico ottenuto per abuso o frode. Nondimeno, se, durante tale termine, il caso sia stato deferito all’autorità giudiziaria, la domanda di pagamento è notificata entro un anno dal giorno in cui la decisione giudiziaria sia passata in giudicato.

9 L’associazione garante deve pagare le somme richieste, entro tre mesi dalla data della domanda di pagamento. Tali somme le sono restituite, qualora, nello spazio di dodici mesi dalla data della domanda di pagamento, provi bastevolmente alle autorità doganali di non aver commesso alcunchè d’irregolare nel trasporto del quale si tratta.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.