0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)
0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)
Art. 2
Dieses Abkommen gilt für Warentransporte, bei denen die Waren ohne Umladung über eine oder mehrere Grenzen von einem Abgangszollamt einer Vertragspartei bis zu einem Bestimmungszollamt einer anderen oder derselben Vertragspartei in Strassenfahrzeugen oder in Behältern, die auf solche Fahrzeuge verladen sind, befördert werden, auch wenn diese Fahrzeuge auf einem Teil der Strecke zwischen Abgangs‑ und Bestimmungszollamt auf einem anderen Verkehrsmittel befördert werden.
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- a.
- «diritti e tasse d’importazione o d’esportazione»: non soltanto i dazi doganali, ma tutti i diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione o dell’esportazione;
- b.
- «veicolo stradale»: non soltanto gli autoveicoli stradali, ma tutti i rimorchi e semirimorchi congegnati per essere attaccati agli stessi;
- c.
- «cassa mobile» («Container»): un attrezzo di trasporto (cassa cisterna amovibile o attrezzo analogo)
- (i)
- di natura permanente e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte,
- (ii)
- costruito in maniera da agevolare il trasporto di merci su uno o vari mezzi di trasporto senza ricaricamento diretto delle medesime,
- (iii)
- provveduto di dispositivi che lo rendono maneggevole, segnatamente nel trasporto da uno a un altro mezzo di trasporto,
- (iv)
- congegnato in maniera da essere facilmente riempito e vuotato,
- (v)
- d’un volume interno di almeno un metro cubo;
- la locuzione «cassa mobile» non comprende gli imballaggi usuali, nè i veicoli;
- d.
- «ufficio doganale di partenza»: ogni ufficio doganale interno, o di confine, di una Parte contraente, dove ha principio, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
- e.
- «ufficio doganale di destinazione»: ogni ufficio doganale interno o di confine, d’una Parte contraente, dove termina, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
- f.
- «ufficio doganale di passaggio»: ogni ufficio doganale di confine di una Parte contraente, per il quale passa il veicolo stradale, nel corso d’un trasporto internazionale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
- g.
- «persona»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
- h.
- «merci grevi o voluminose»; ogni merce che, secondo l’avviso delle autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza, non può essere scomposta per il trasporto e
- (i)
- il cui peso sia maggiore di 7000 kg, o
- (ii)
- di cui una dimensione sia maggiore di 5 m, o
- (iii)
- di cui due dimensioni siano maggiori di 2 m, o
- (iv)
- debba essere caricata in maniera, che la sua altezza superi 2 m.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.