1 Dieses Kapitel gilt nur für den Transport von aussergewöhnlich schweren oder sperrigen Waren im Sinne des Artikels 1 Buchstabe h.
2 Die Erleichterungen dieses Kapitels werden nur gewährt, wenn nach Ansicht des Abgangszollamtes
1 Per la cassa mobile traportata con libretto TIR non occorre alcun documento speciale, quando le sue qualità particolari e il suo valore siano menzionati nel «Manifesto delle merci» del libretto.
2 Le disposizioni del capoverso 1 non vietano a una Parte contraente d’esigere che nell’ufficio doganale di destinazione siano adempiute le formalità previste nel suo ordinamento nazionale nè di provvedere affinchè la cassa mobile non venga adoperata per una nuova spedizione di merci da scaricarsi nell’interno del suo territorio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.