1. Dieses Protokoll tritt am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der fünften Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft, sofern die Urkunden keinen, oder einen nach Artikel 14 angenommenen Vorbehalt enthalten.
2. Für jeden Staat, der nach dem Tage der gemäss dem vorstehenden Absatz erfolgten Hinterlegung der fünften Ratifikations- oder Beitrittsurkunde das Protokoll ratifiziert oder diesem beitritt, tritt dieses am neunzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft, sofern die Urkunden keinen oder einen nach Artikel 14 angenommenen Vorbehalt enthalten.
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di cinque strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.
2. Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quinto strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.