Im Sinne dieses Protokolls bedeutet der Begriff «Eingangsabgaben» nicht nur die Zölle, sondern auch alle andern, bei der Einfuhr zu erhebenden Abgaben.
Agli effetti del presente Protocollo, s’intendono per «diritti e tasse d’importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell’importazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.