Jede Vertragspartei ist, wenn Artikel 6 nicht anwendbar ist, berechtigt, die Leistung einer Sicherheit und/oder die Vorlage von Zollpapieren bei der Einfuhr und Wiederausfuhr des Behälters zu verlangen.
Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto, qualora le disposizioni dell’articolo 6 non fossero applicabili, di esigere la prestazione di una garanzia e/o la presentazione di documenti doganali all’atto dell’importazione e della riesportazione del contenitore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.