1. Jede Vertragspartei lässt Behälter sowohl beladen als auch leer nach Massgabe der Artikel 4–9 zur vorübergehenden Einfuhr zu.
2. Jede Vertragspartei behält sich das Recht vor, Behälter, über die eine Person mit Wohn- oder Geschäftssitz in ihrem Hoheitsgebiet einen Kaufvertrag, Abzahlungsvertrag, Mietvertrag oder ähnlichen Vertrag geschlossen hat, nicht zur vorübergehenden Einfuhr zuzulassen.
1. Ciascuna Parte Contraente accorderà l’importazione temporanea ai contenitori, carichi o vuoti, secondo le condizioni previste agli articoli 4 a 9.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non accordare l’importazione temporanea ai contenitori che sono stati oggetto di un acquisto, d’una locazione-vendita, d’un noleggio3 o d’un contratto analogo, concluso da una persona che abbia il domicilio o la residenza d’affari nel suo territorio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.