Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag der Hinterlegung beim Generalsekretär wirksam.
Ciascuna Parte Contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.