Die Vertragsparteien übermitteln einander auf Wunsch die zur Anwendung dieses Abkommens erforderlichen Angaben, insbesondere über die Zulassung von Behältern und die technischen Merkmale ihrer Bauart.
Le Parti Contraenti si comunicano vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei contenitori e le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.