Jede Vertragspartei kann nach Artikel 29 des Übereinkommens einen Vorbehalt
Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all’articolo 29 della presente convenzione, nei confronti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.