(1) Die Wiederausfuhrfrist für medizinisch‑chirurgisches Material und Labormaterial richtet sich nach dem Bedarf.
(2) Die Wiederausfuhrfrist für Hilfssendungen beträgt mindestens zwölf Monate ab dem Tag der Überführung in die vorübergehende Verwendung.
1. Il termine per la riesportazione del materiale medico‑chirurgico e di laboratorio è stabilito tenendo conto delle necessità.
2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.