Durch diese Vereinbarung sollen weder die Gesetze und Verordnungen noch irgendwelche internationalen Verträge, Abkommen, Vereinbarungen oder Erklärungen berührt oder abgeändert werden, die ein vertragschliessender Staat im Interesse des Urheberschutzes oder des Schutzes des gewerblichen Eigentums mit Einschluss der Patente und Fabrikmarken erlassen bzw. unterzeichnet hat.
Il presente accordo non può ledere o modificare le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente, o i trattati, le convenzioni, gli accordi o le dichiarazioni ai quali uno Stato contraente ha sottoscritto, per quanto concerne il diritto d’autore o la proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.