In den in den Artikeln 27 und 28 genannten Fällen sind die Rechte und Pflichten der fürstlichen Behörden die gleichen wie diejenigen der kantonalen Behörden.
Nei casi indicati agli articoli 27 e 28, alle autorità del Principato spettano i medesimi diritti e obblighi che hanno le autorità cantonali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.