1. Dieser Vertrag tritt 90 Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der 50. Ratifikations‑, Annahme- oder Genehmigungsurkunde beim Verwahrer in Kraft.
2. Für jeden Staat, der seine Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags hinterlegt, tritt dieser Vertrag 90 Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
1. Il presente Trattato entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.
2. Per ogni Stato che deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, quest’ultimo entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.