Der Waffengebrauch gegen Kriegsgefangene, besonders gegen solche, die flüchten oder zu flüchten versuchen, soll nur ein äusserstes Mittel bilden, dem stets den Umständen entsprechende Warnungen vorangehen sollen.
L’uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.