Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet ausser den im vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.
Se, oltre le imposte di cui all’articolo precedente, l’occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per i bisogni delle truppe e dell’amministrazione di esso territorio.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.