Die Testamente der Kriegsgefangenen werden unter denselben Bedingungen entgegengenommen oder errichtet wie die der Militärpersonen des eigenen Heeres.
Das gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung von Kriegsgefangenen, wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist.
I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni che quelli dei militari dell’esercito nazionale.
Si osserveranno parimente le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per l’inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro condizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.